AccordoCapo 2Sez. A

Art. 236

Gestione collettiva dei diritti

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle società di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali società per rendere reciprocamente più agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonché del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-236

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Gestione collettiva dei diritti (Art. 236 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo