AccordoSez. B

Art. 239

Procedura di registrazione

In vigore dal 24 lug 2016
La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-239

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Procedura di registrazione (Art. 239 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo