Art. 239 · Procedura di registrazione
AccordoSez. B

Art. 239

168 / 363

Procedura di registrazione

In vigore dal 24 lug 2016
La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
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