Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 235
Durata dei diritti connessi
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all' della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all' della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-235