AccordoCapo 2Sez. A

Art. 235

Durata dei diritti connessi

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all' della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all' della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-235

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Durata dei diritti connessi (Art. 235 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo