Accordo›Parte II
Art. 14
Disarmo
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare e contribuire al rafforzamento del regime multilaterale di disarmo convenzionale garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che ad esse incombono in virtù di trattati e accordi internazionali e di altri strumenti internazionali pertinenti nel settore del disarmo convenzionale.
2. Le parti promuoveranno, in particolare, la piena attuazione e l'universalizzazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, nonché della convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) e relativi protocolli.
3. Le parti riconoscono inoltre che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro accumulazione eccessiva e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Esse convengono quindi di cooperare nella lotta al traffico illecito e all'accumulazione eccessiva di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, e concordano anche di collaborare per regolamentare il commercio legale di armi convenzionali.
4. Le parti convengono pertanto di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, derivanti dai vigenti accordi internazionali e dalle risoluzioni applicabili del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro.
Storico versioni
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