Accordo›Parte II
Art. 13
Settori
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti i temi di reciproco interesse a livello regionale o internazionale.
2. Il dialogo politico tra le parti crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune in ambiti quali: l'integrazione regionale, lo Stato di diritto, il buon governo, la democrazia, i diritti umani, la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, le pari opportunità e l'uguaglianza di genere, la struttura e l'orientamento della cooperazione internazionale, le migrazioni, la riduzione della povertà e la coesione sociale, le norme fondamentali del lavoro, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la stabilità regionale (compresa la lotta contro l'insicurezza dei cittadini), la corruzione, la droga, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la lotta al terrorismo, la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti.
3. Il dialogo di cui alla parte II riguarda anche le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, buon governo, norme fondamentali del lavoro e ambiente nel rispetto degli obblighi internazionali delle parti e tratta in particolare la questione di una loro efficace attuazione.
4. Le parti possono in qualsiasi momento convenire di aggiungere altri temi quali settori di dialogo politico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-13