Accordo›Titolo II
Art. 8
Sottocomitati
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti dal presente accordo.
2. Il comitato di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi sottocomitato aggiuntivo. Può decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento.
3. I sottocomitati si riuniscono, a livello appropriato, una volta l'anno o su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Quando tenute di persona, le riunioni hanno luogo alternativamente a Bruxelles o in America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra.
5. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione.
6. Il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalità del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo.
7. È istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Il sottocomitato per la cooperazione svolge anche i seguenti compiti:
a) si occupa, su incarico del comitato di associazione, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;
b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;
c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.
Storico versioni
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