Accordo›Titolo II
Art. 5
Composizione e regolamento interno
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il Consiglio di associazione è composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta.
2. Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-5