Accordo›Parte I›Titolo I
Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare e consolidare i rapporti tra le parti attraverso un'associazione fondata su tre parti fondamentali dell'accordo tra loro interdipendenti: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali, sulla base del rispetto reciproco, della reciprocità e dell'interesse comune. L'attuazione del presente accordo utilizza appieno le disposizioni e i meccanismi istituzionali concordati dalle parti;
b) sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del buon governo e dello Stato di diritto, con l'impegno a promuovere e proteggere questi valori e questi principi su scala mondiale, in modo da contribuire al rafforzamento del multilateralismo;
c) promuovere la cooperazione biregionale in tutti i settori di interesse comune con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale ed economico più equo e sostenibile in entrambe le regioni;
d) espandere e diversificare le relazioni commerciali biregionali delle parti conformemente all'accordo OMC e alle disposizioni e agli obiettivi specifici di cui alla parte IV del presente accordo in modo che ciò contribuisca a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualità della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale;
e) rafforzare e approfondire il progressivo processo di integrazione regionale nei settori di interesse comune per facilitare l'attuazione del presente accordo;
f) rafforzare le relazioni di buon vicinato e i principi della risoluzione pacifica delle controversie;
g) mantenere quantomeno, e preferibilmente innalzare, il livello di buon governo e delle norme sociali, ambientali e del lavoro raggiunto grazie all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali cui le parti aderiscono al momento di entrata in vigore del presente accordo; e
h) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti, tenendo conto del trattamento speciale e differenziato in modo da ridurre le asimmetrie strutturali esistenti tra le due regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-2