AccordoTitolo II

Art. 4

Consiglio di associazione

In vigore dal 24 lug 2016
1. È istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo più efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo. 2. Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.
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