AccordoTitolo II

Art. 9

Comitato parlamentare di associazione

In vigore dal 24 lug 2016
1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, composto di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e, nel caso delle Repubbliche della parte AC che non siano membri del PARLACEN, di rappresentanti designati dai loro rispettivi Congressi nazionali, dall'altra, che si riuniscono e si scambiano opinioni. Esso stabilisce autonomamente la frequenza delle proprie riunioni ed è presieduto alternativamente da una delle due parti. 2. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio associazione, che fornisce le informazioni richieste. 4. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione. 5. Il comitato parlamentare di associazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo