Accordo›Titolo II
Art. 11
Società civile
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti promuovono riunioni tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e dell'America centrale, ivi comprese la comunità accademica, le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative.
2. Le parti convocano riunioni periodiche con detti rappresentanti per informarli dell'attuazione del presente accordo e raccogliere i loro suggerimenti in merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-11