Accordo›Parte I›Titolo I
Art. 1
Principi
In vigore dal 24 lug 2016
Allegato
ACCORDO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA
Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica Ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica Francese,
La Repubblica Italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato di Lussemburgo,
L'Ungheria,
Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica Portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica Slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea» e
L'Unione europea,
da una parte, e
La Repubblica di Costa Rica,
La Repubblica di El Salvador,
La Repubblica del Guatemala,
La Repubblica di Honduras,
La Repubblica di Nicaragua,
La Repubblica del Panama,
di seguito denominate «America centrale», dall'altra,
Tenendo conto dei tradizionali legami storici, culturali, politici, economici e sociali tra le parti e del desiderio di rafforzare i loro rapporti sulla base di principi e valori comuni a partire dai meccanismi che disciplinano attualmente tali rapporti, nonché del desiderio di consolidare, approfondire e diversificare i legami biregionali in settori di comune interesse in uno spirito di reciproco rispetto, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e vantaggio reciproco;
Considerando gli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi due decenni - sviluppi che hanno consentito la promozione di obiettivi e interessi comuni, con l'ingresso in una nuova fase di relazioni più profonde, moderne e durature, così da istituire un'associazione biregionale in grado di rispondere alle attuali sfide interne e alla nuova realtà internazionale;
Sottolineando l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica attualmente instaurati tra le parti nel quadro del dialogo di San Josè avviato nel 1984 e da allora ripetutamente rinnovato;
Ricordando le conclusioni del vertice di Vienna del 2006, tra cui gli impegni assunti dall'America centrale per quanto concerne l'approfondimento dell'integrazione economica regionale;
Riconoscendo i progressi conseguiti nel processo di integrazione economica centroamericana, come ad esempio la ratifica del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana e del Tratado sobre Inversion y Comercio de Servicios, nonché l'attuazione di un meccanismo giurisdizionale capace di garantire l'applicazione della legislazione economica regionale in tutta la regione dell'America centrale;
Ribadendo il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
Ricordando il loro impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;
Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilità e persuasi dell'importanza di prevenire l'uso delle droghe illecite e di ridurne gli effetti dannosi, anche sotto il profilo della lotta alla coltivazione, alla produzione, alla lavorazione e al traffico delle droghe e dei loro precursori nonché sotto il profilo della lotta al riciclaggio del denaro;
Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alle Repubbliche della parte AC che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 2 1) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4-bis del protocollo (n. 2 1), l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente alle Repubbliche della parte AC ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Quanto sopra si applica anche alla Danimarca, in conformità al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati;
Sottolineando il loro impegno a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'eliminazione della povertà, della creazione di posti di lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto anche di aspetti quali la vulnerabilità alle calamità naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente e la diversità biologica, e la graduale integrazione delle Repubbliche della parte AC nell'economia mondiale;
Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e negli accordi multilaterali allegati all'accordo OMC, nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
Considerando il diverso livello di sviluppo economico e sociale tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE e il comune obiettivo di un rafforzamento del processo di sviluppo economico e sociale dell'America centrale;
Desiderosi di rafforzare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, attraverso un potenziamento e un miglioramento dell'attuale livello di accesso delle Repubbliche della parte AC al mercato dell'Unione europea, in modo da contribuire alla crescita economica dell'America centrale e a una riduzione delle asimmetrie tra le due regioni;
Persuasi che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti che sono essenziali ai fini della realizzazione dello sviluppo economico e sociale, della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica;
Sottolineando l'esigenza di partire dai principi, dagli obiettivi e dai meccanismi che disciplinano i rapporti tra le due regioni, in particolare dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 ("accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 ") e dall'accordo-quadro di cooperazione del 1993 firmato tra le stesse parti;
Consapevoli della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile in entrambe le regioni attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, secondo i principi stabiliti nel consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano di attuazione;
Riaffermando che gli Stati, nell'esercizio del potere sovrano di sfruttare le loro risorse naturali in base alle proprie politiche ambientali e di sviluppo, dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile;
Consapevoli della necessità di sviluppare un ampio dialogo sulle migrazioni al fine di rafforzare la cooperazione biregionale sulle tematiche migratorie nel quadro delle parti del presente accordo dedicate al dialogo politico e alla cooperazione e garantire la promozione e la tutela efficaci dei diritti umani di tutti i migranti;
Riconoscendo che nessuna disposizione del presente accordo fa alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto a negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, nè va interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione;
Sottolineando la volontà di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse;
Considerando il partenariato strategico sviluppato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel quadro del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002, al vertice di Guadalajara del 2004, al vertice di Vienna del 2006, al vertice di Lima del 2008 e al vertice di Madrid del 2010;
Tenendo conto della dichiarazione di Madrid del maggio 2010,
Hanno deciso
di concludere il presente accordo:
.
Principi
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano il loro impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo, tenendo conto in particolare degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti garantiscono un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.
3. Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del buon governo e dello Stato di diritto, il che comporta, in particolare, il primato del diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, procedure decisionali chiare a livello delle autorità pubbliche, istituzioni trasparenti e responsabili, la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a livello locale, regionale e nazionale e l'attuazione di misure volte a prevenire e combattere la corruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-1