AccordoParte II

Art. 18

Finanziamenti allo sviluppo

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, così da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe. 2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere società più inclusive, le parti riconoscono la necessità di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-18

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Finanziamenti allo sviluppo (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo