Accordo›Parte II
Art. 18
Finanziamenti allo sviluppo
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, così da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe.
2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere società più inclusive, le parti riconoscono la necessità di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-18