AccordoParte II

Art. 23

Fondo comune di credito economico-finanziario

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano in merito all'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo dell'America centrale, soprattutto delle sue zone e popolazioni più povere. 2. Pertanto, le parti decidono di negoziare l'istituzione di un meccanismo economico e finanziario comune che comporti, tra l'altro, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), del fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e l'assistenza tecnica della strategia di cooperazione regionale dell'America centrale. Questo meccanismo contribuisce alla riduzione della povertà, favorisce lo sviluppo e il benessere integrale dell'America centrale e dà impulso alla crescita socioeconomica e alla promozione di una relazione equilibrata tra le due regioni. 3. Per questo è stato istituito un gruppo di lavoro biregionale, il cui mandato consiste nell'esaminare la creazione di questo meccanismo e le modalità del suo funzionamento.
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Fondo comune di credito economico-finanziario (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo