AccordoTitolo VICapo 1

Art. 229

Natura e ambito di applicazione degli obblighi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC ("accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente titolo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e da altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale. 2. Proprietà intellettuale e salute pubblica a) Le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione; b) le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica e il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005. 3. a) Ai fini del presente accordo i diritti di proprietà intellettuale comprendono il diritto d'autore, anche in relazione ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, i marchi, le denominazioni commerciali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le varietà vegetali e la protezione di informazioni segrete; b) ai fini del presente accordo la protezione contro la concorrenza sleale è accordata a norma dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967) ("convenzione di Parigi"). 4. Le parti riconoscono il diritto di sovranità degli Stati sulle loro risorse naturali e l'accesso alle loro risorse genetiche conformemente a quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica. Nessuna disposizione del presente titolo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere la conservazione della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la partecipazione giusta ed equa ai benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, conformemente a quanto stabilito dalla citata convenzione. 5. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, salvaguardare e preservare le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali riguardanti pratiche tradizionali in materia di conservazione e uso sostenibile della diversità biologica.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-229

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Natura e ambito di applicazione degli obblighi (Art. 229 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo