Accordo›Titolo VI›Capo 1
Art. 228
Obiettivi
In vigore dal 24 lug 2016
Gli obiettivi del presente titolo sono:
a) garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte;
b) promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e
c) promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-228