AccordoTitolo VICapo 1

Art. 228

Obiettivi

In vigore dal 24 lug 2016
Gli obiettivi del presente titolo sono: a) garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte; b) promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e c) promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-228

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo