AccordoCapo 6

Art. 201

Obiettivo e principi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare nelle questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo. 2. Le parti riconoscono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che gli utenti abbiano fiducia nel commercio elettronico.
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Obiettivo e principi (Art. 201 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo