Accordo›Sez. E
Art. 196
Regolamentazione efficace e trasparente
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale; o
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
3. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale per quanto concerne la regolamentazione e la vigilanza del settore dei servizi finanziari, la lotta contro il riciclaggio del denaro o di altri capitali e il finanziamento del terrorismo e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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