Accordo›Sez. D
Art. 193
Controversie tra fornitori
In vigore dal 24 lug 2016
Qualora fra i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dagli , l'autorità di regolamentazione nazionale interessata o un'altra autorità competente adotta, su richiesta di uno dei fornitori e conformemente alle procedure stabilite nella loro rispettiva legislazione, una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-193