Accordo›Sez. D
Art. 188
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
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O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-188