Accordo›Sez. D
Art. 191
Servizio universale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende istituire o mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per sè considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente alla rispettiva legislazione.
4. Le parti provvedono affinché:
a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti conformemente alla rispettiva legislazione; e
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
Storico versioni
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