Accordo›Sez. D
Art. 189
Interconnessione
In vigore dal 24 lug 2016
Interconnessione
1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi pubblici di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati, fatto salvo il potere di intervento dell'autorità di regolamentazione conformemente alla rispettiva legislazione.
2. I fornitori sono tenuti a utilizzare le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettano sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete ed è fornita conformemente alla rispettiva legislazione interna:
a) secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie società controllate o per altre società collegate;
b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione vigenti o le loro offerte di interconnessione di riferimento o sia gli uni che le altre, conformemente alla rispettiva legislazione.
6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale può rivolgersi, una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all', per la risoluzione delle controversie concernenti le modalità, le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate.
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I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile nè ai fornitori di servizi di telecomunicazioni rurali. Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come tale da impedire a una parte di imporre ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile le prescrizioni contenute nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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