Accordo›Sez. C
Art. 184
Indipendenza degli organismi di regolamentazione
In vigore dal 24 lug 2016
Gli organismi di regolamentazione dei quali le parti dispongano sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere e non devono rispondere a tali fornitori. Le decisioni e le procedure degli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-184