AccordoSez. C

Art. 184

Indipendenza degli organismi di regolamentazione

In vigore dal 24 lug 2016
Gli organismi di regolamentazione dei quali le parti dispongano sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere e non devono rispondere a tali fornitori. Le decisioni e le procedure degli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-184

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Indipendenza degli organismi di regolamentazione (Art. 184 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo