AccordoSez. D

Art. 186

Autorità di regolamentazione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Ciascuna delle parti si adopera per garantire che la propria autorità di regolamentazione disponga di risorse sufficienti all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. 3. Le decisioni delle autorità di regolamentazione e le procedure da esse adottate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore ha il diritto di ricorrere, conformemente alla rispettiva legislazione, avverso la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente, indipendente dai fornitori coinvolti. Se quest'ultimo non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate da questi organi competenti hanno carattere di esecutività conformemente al procedimento legale applicabile. In attesa dell'esito del procedimento legale, la decisione dell'autorità di regolamentazione resta valida, salvo che l'organo competente o la legislazione applicabile non disponga diversamente.
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Autorità di regolamentazione (Art. 186 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo