Accordo›Sez. C
Art. 183
Licenze
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze.
2. I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione.
Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.
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