AccordoSez. C

Art. 183

Licenze

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze. 2. I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-183

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