Accordo›Capo 5›Sez. A
Art. 178
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Entro l'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa inoltre uno o più punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste materie agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che le richiedano. Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
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