Accordo›Sez. E
Art. 194
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 24 lug 2016
1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:
a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
A. Servizi assicurativi e connessi:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
a) ramo vita;
b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
b) valuta estera;
c) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
e) titoli trasferibili;
f) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;
c) "soggetto pubblico":
i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
ii) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui eserciti tali funzioni;
d) "nuovo servizio finanziario": un servizio finanziario non prestato nel territorio della parte, prestato nel territorio dell'altra parte. Comprende le nuove modalità di erogazione di un servizio finanziario o la vendita di un prodotto finanziario che non è venduto nel territorio della parte.
Storico versioni
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