AccordoSez. E

Art. 199

Eccezioni specifiche

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che, in base alla regolamentazione interna della parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-199

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Eccezioni specifiche (Art. 199 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo