Accordo›Sez. F
Art. 200
Ambito di applicazione, definizioni e principi
In vigore dal 24 lug 2016
1. La presente sezione stabilisce i principi relativi ai servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:
a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua abituale attività complementare;
d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;
f) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali.
3. Considerata la situazione attualmente esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:
a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti:
a) si astiene dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e
b) fatti salvi gli elenchi di impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, provvede affinché le misure vigenti o future adottate in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione dissimulata ai servizi di trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna parte consente, conformemente all', lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte.
6. Le parti vigilano affinché i servizi forniti nei porti siano offerti secondo modalità e condizioni non discriminatorie. I servizi forniti possono includere: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
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Resta inteso che l'ambito di applicazione della presente definizione non riguarda la prestazione di un servizio di trasporto.
Ai fini della presente definizione, per "titolo di trasporto unico" si intende un documento che consente ai clienti di concludere un unico contratto con una compagnia di navigazione per un'operazione di trasporto porta a porta.
Le disposizioni della presente lettera riguardano unicamente l'accesso ai servizi, ma non consentono la prestazione di servizi.
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