Art. 192 · Riservatezza delle informazioni
AccordoSez. D

Art. 192

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Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.
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