Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete
Fonte: dir-2018-12-11-1972 — art. 2 →una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete
Fonte: dlgs-2003-08-01-259 — art. 2 →il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. ---------- Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.
Fonte: l-2016-07-11-139 — art. a-185 →