Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 92
Disposizioni generali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine").
2. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorità regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-92