AccordoCapo 2Sez. A

Art. 92

Disposizioni generali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine"). 2. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorità regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-92

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Disposizioni generali (Art. 92 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo