Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 93
Trasparenza e certezza del diritto
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale sono applicate nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC e in base a un sistema equo e trasparente.
2. Le parti, riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilità, garantiscono che, se del caso, la propria legislazione interna in materia di misure antidumping e compensative sia e resti armonizzata e pienamente conforme alle norme dell'OMC.
3. Fermo restando quanto disposto dall', paragrafo 9, dell'accordo antidumping e dall', paragrafo 8, dell'accordo SCM, è auspicabile che le parti provvedano, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l', paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l', paragrafo 4, dell'accordo SCM. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto e in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per difendere i loro interessi.
4. Le parti concedono alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro di inchieste su misure antidumping o compensative. Ciò non deve inutilmente ritardare lo svolgimento delle inchieste.
Storico versioni
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