AccordoCapo 2Sez. A

Art. 97

Valutazione cumulativa

In vigore dal 24 lug 2016
Se le importazioni provenienti da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste relative a dazi antidumping o compensativi, l'autorità incaricata dell'inchiesta della parte UE esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da una qualsiasi Repubblica della parte AC è appropriata, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra i prodotti importati e i prodotti simili di produzione interna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione cumulativa (Art. 97 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo