Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 95
Regola del dazio inferiore
In vigore dal 24 lug 2016
Se una parte decide di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile. È tuttavia auspicabile che il dazio sia inferiore al citato margine se il dazio inferiore è sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria interna.
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