AccordoCapo 2Sez. A

Art. 94

Considerazione dell'interesse pubblico

In vigore dal 24 lug 2016
Una parte può scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non è nell'interesse pubblico applicare tali misure.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-94

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Considerazione dell'interesse pubblico (Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo