Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 94
Considerazione dell'interesse pubblico
In vigore dal 24 lug 2016
Una parte può scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non è nell'interesse pubblico applicare tali misure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-94