Art. 94 · Considerazione dell'interesse pubblico
AccordoCapo 2Sez. A

Art. 94

239 / 363

Considerazione dell'interesse pubblico

In vigore dal 24 lug 2016
Una parte può scegliere di non applicare le misure antidumping o compensative laddove dalle informazioni resesi disponibili durante l'inchiesta si possa chiaramente concludere che non è nell'interesse pubblico applicare tali misure.
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