AccordoSez. B

Art. 99

Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia. 2. Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna. 3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-99

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Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia (Art. 99 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo