Accordo›Sez. B
Art. 99
Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia.
2. Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna.
3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.
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