Accordo
Art. 104
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ferma restando la sottosezione B.2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, un prodotto originario di una parte è importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da costituire una causa effettiva o una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure enunciate nella presente sottosezione.
2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia della parte importatrice possono essere esclusivamente una di quelle di seguito elencate:
a) la sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato; oppure
b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota della nazione più favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore al momento dell'adozione della misura; o
ii) l'aliquota della nazione più favorita applicata sul prodotto interessato e in vigore il giorno immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso di prodotti già pienamente liberalizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo in ragione di preferenze tariffarie accordate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte UE valuta con particolare attenzione se l'aumento delle importazioni sia la conseguenza della riduzione o della soppressione dei dazi doganali a norma del presente accordo.
4. Nessuna delle misure di cui sopra trova applicazione fino a concorrenza dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazi concessi a norma del presente accordo.
Storico versioni
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