Accordo

Art. 103

Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 lug 2016
Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-103

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Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie (Art. 103 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo