Accordo

Art. 108

Intervallo tra due misure

In vigore dal 24 lug 2016
Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-108

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Intervallo tra due misure (Art. 108 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo