Accordo
Art. 110
Legge applicabile
In vigore dal 24 lug 2016
Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e per i casi in essa non contemplati applica le norme della propria legislazione interna.
Storico versioni
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