Accordo

Art. 111

Avvio del procedimento

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nel rispetto della legislazione interna di ciascuna parte, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può avviare un procedimento di salvaguardia d'ufficio, sulla scorta delle informazioni ricevute da uno o più Stati membri dell'Unione europea, oppure su domanda scritta presentata dai soggetti indicati nella legislazione interna. Qualora il procedimento venga avviato sulla base di una domanda scritta, il soggetto che presenta la domanda dimostra di essere rappresentativo dell'industria interna che produce un prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. 2. Le domande scritte, una volta presentate, sono sollecitamente rese disponibili per la consultazione pubblica, salvo per le informazioni riservate in esse contenute. 3. All'atto dell'avvio di un procedimento di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura del procedimento nella Gazzetta Ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, il prodotto importato oggetto del procedimento, la sottovoce e la voce tariffaria in cui il prodotto è classificato, la natura e i tempi della decisione da assumere, il luogo e la data dell'audizione pubblica o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorità incaricata dell'inchiesta, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato durante il procedimento possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono da contattare per ulteriori informazioni. 4. Nel caso di un procedimento di salvaguardia avviato sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di cui al paragrafo 3 se non dopo aver attentamente verificato che la domanda scritta soddisfa le prescrizioni della propria legislazione interna.
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Avvio del procedimento (Art. 111 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo