Accordo

Art. 115

Informazioni riservate

In vigore dal 24 lug 2016
Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate può essere richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi, ove le parti affermino che tali informazioni non possono essere riassunte. Tuttavia nei casi in cui l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorità può non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
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Informazioni riservate (Art. 115 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo