Accordo›Capo 3
Art. 117
Obiettivi
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC.
2. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-117