Accordo›Capo 3
Art. 122
Gestione del rischio
In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorità doganali di concentrare le attività ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-122