AccordoCapo 3

Art. 122

Gestione del rischio

In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorità doganali di concentrare le attività ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione del rischio (Art. 122 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo