Accordo›Capo 3
Art. 120
Rapporti con la comunità imprenditoriale
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono:
a) di garantire che tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure le informazioni aggiuntive necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici.
Le parti rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni e le procedure di entrata relative alle merci, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
b) sulla necessità di consultazioni periodiche e tempestive con rappresentanti delle parti interessate sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica;
c) di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati;
d) di favorire la cooperazione con la comunità imprenditoriale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli varati dall'OMD;
e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
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Per quanto concerne le parti la cui legislazione impone che l'entrata in vigore e la data di pubblicazione coincidano, il governo fa in modo che gli operatori siano informati con sufficiente anticipo di eventuali nuove misure del tipo descritto al presente paragrafo.
Storico versioni
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