Art. 117 · Obiettivi
AccordoCapo 3

Art. 117

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Obiettivi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC. 2. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-117