Accordo

Art. 113

Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalità

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nello svolgimento del procedimento l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione. 2. Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all' o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all' o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all' o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non è imputato all'aumento delle importazioni.
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Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalità (Art. 113 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo