Accordo
Art. 113
Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalità
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nello svolgimento del procedimento l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione.
2. Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all' o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all' o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all' o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non è imputato all'aumento delle importazioni.
Storico versioni
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